
LEGGE
REGIONALE 11 LUGLIO 1986, N. 28
Ricezione turistica all'aria aperta.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Oggetto della legge)
1.____La presente legge disciplina i campeggi, i villaggi turistici
ed i villaggi-camping, in attuazione della legge n. 217 del 17 maggio
1983.
2.____Sono campeggi i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione
unitaria su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti
provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento,
e dei relativi mezzi di trasporto.
3.____Non possono acquisire prenotazioni per più dell'80% della
loro ricettività.
4.____Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico,
a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed
il soggiorno, in allestimenti minimi di turisti sprovvisti di norma,
di mezzi autonomi di pernotta mento.
5.____Possono acquisire prenotazioni per la totalità dei posti
letto in unità abitative.
6.____Sono villaggi-camping i complessi ricettivi aperti al pubblico,
a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed
il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi
autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto e che
dispongono altresì di un numero di posti letto, in allestimenti
minimi, dal 15 al 35% della loro ricettività complessiva. Possono
acquisire prenotazioni per la totalità dei posti letto in unità
abitative e per non piùdell'80% dei posti equipaggio.
7.____L'installazione di proprietà degli ospiti allestita su
un posto equipaggio o l'unità abitativa da essi occupata, costituiscono
a tutti gli effetti ed ai sensi della legislazione vigente, di mora
di essi, per tutto il periodo di soggiorno.
8.____I complessi turistici di cui al presente art. possono o devono,
a seconda della categoria, disporre di servizio di ristoro, bar, spaccio
di generi alimentari e generi vari, giornali, tabacchi, bazar, attrezzature
sportive e ricreative ed altri servizi accessori in seguito elencati,
in proporzione alla loro capacità ricettiva e riservati esclusivamente
agli ospiti.
9.____Il titolare o il gestore del complesso non può tuttavia
imporre agli ospiti l'uso dei servizi e degli impianti di cui sopra.
10.____Non è consentita la promiscuità degli esercizi
di cui alla presente legge con strutture ricettive e stabilimenti
balneari, disciplinati da altra normativa.
11.____È vietato campeggiare o soggiornare a scopo turistico
in tende o altri mezzi di soggiorno mobili o in allestimenti immobili
fuori dai complessi ricettivi turistici all'uopo autorizzati ai sensi
della presente legge, ad eccezione dei seguenti casi:
- soste di installazioni singole occasionali, che non eccedano comunque
un pernottamento, purchè la sosta avvenga in zone per le quali
non esistono espli citi divieti da parte delle autorità competenti;
- soste, non eccedenti un pernottamento in aree debitamente segnalate,
suffi cienti a contenere un massimo di dieci installazioni mobili
di transito, da realizzare ad opera di Comuni non rivieraschi e privi
di complessi ricettivi, a supporto del turismo itinerante ed escursionista.
Tali aree devono disporre di una presa d'acqua, di un vuotatoio per
wc chimici dotato di getto di lancia, di tre contenitori per rifiuti
della portata di litri 100 ciascuno. Tali aree sono prive di categoria
di classifica.
12.____È altresì vietato campeggiare e/o soggiornare,
nonchè consentite di campeggiare e/o soggiornare in aree di
pertinenza o in immobili di esercizi pubblici, comunque autorizzati
ad altra de stinazione, nonchè sugli arenili.
13.____I complessi di cui al presente art. devono possedere i requisiti
indicati negli allegati A, B, C, D, che fanno parte integrante della
presente legge.
Art. 2
(Norme urbanistiche e concessione edilizia)
1.____I complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente legge
devono essere realizzati nelle aree appositamente individuate negli
strumenti urbanistici comunali.
2.____Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo,
in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e
della utilità sociale, le aree destinate agli insediamenti turistici
di cui all'art. 1 della presente legge ed individuate nello strumento
urbanistico, sono a tal fine vincolate per un decennio, ai sensi del
la legge 17 maggio 1983, n. 217.
3.____Sono altresì sottoposti a vincolo de cennale di destinazione
i complessi ricettivi di cui alla presente legge, ai quali vengono
altresì estesi i benefici, provvidenze ed agevolazioni previsti
dalla normativa vigente per le aziende alberghiere.
4.____Il vincolo di destinazione gravante sui complessi e sulle aree
di cui al 2' e 3' comma del presente art., può essere rimosso,
su richiesta del proprietario, solo se viene comprovata la non convenienza
economico-produttiva della struttura ricettiva.
5.____In caso di trasformazione della struttura ricettiva in altra
prevista dalla presente legge o dall'art. 6 della legge n. 217 del
17 maggio 1983, la rimozione del vincolo di destinazione sarà
contestuale al rilascio dell'autorizzazione per l'entrata in esercizio
della nuova struttura ricettiva.
6.____Le aree di cui al 2' comma del presen te art. e quelle relative
a complessi per i quali è stata richiesta ed ottenuta la rimozione
del vincolo, possono anche essere adibite, su richiesta del proprietario,
ad uso agricolo.
7.____Nel caso in cui insediamenti ricettivi, già autorizzati
e funzionanti ai sensi della precedente legge n. 326 del 28 marzo
1958, insistono su un'area del lo strumento urbanistico destinata
ad uso diverso dalla ricettività produtti va turistica, i Comuni,
entro 270 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano
una variante allo strumento urbanistico vigente, per destinare le
aree già in uso di detti insediamenti a zone di produttività
tu ristica per complessi ricettivi alla aria aperta.
8.____In sede di formazione di detta variante, alle aree già
in uso ed autorizzate nella licenza di esercizio dei complessi già
funzionanti, possono altresì essere aggiunte aree ad esse adiacenti,
nella misura massima del 20% del la superficie attuale del complesso,
unicamente allo scopo di consentire l'adeguamento dei complessi ai
requisiti minimi previsti dalla classificazione di cui alla presente
legge, con il mantenimento dei posti equipaggio e delle unità
abitative già in esercizio, al fine di non sopprimere la capacità
produttiva dell'azienda già autorizzata e funzionante.
9.____In caso di inadempienza del Comune, la Giunta regionale esercita
potere sostitutivo.
10.____Entro otto giorni dalla scadenza del termine di 270 giorni
stabilito per apportare la necessaria variante, il Comune provvede
a trasmettere la variante adottata alla Giunta regionale che si pronunzia
su di essa entro i successivi 90 giorni, trascorsi inutilmente i quali,
la variante si intende approvata.
11.____Sulla base di approvazione della suddetta variante, deve essere,
da parte del Sindaco, provvisoriamente accordata conferma della autorizzazione
all'esercizio, fino a quando non interverrà l'approvazione esplicita
o implicita da parte della Giunta regionale.
12.____L'allestimento dei complessi ricettivi di cui alla presente
legge è subordiùnato al rilascio di concessione ed al
pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dei
costi di costruzione.
13.____Ai fini della determinazione del contributo di concessione,
l'indice di fabbricabilità fondiaria, fatto salvo quanto specificatamente
previsto dagli strumenti urbanistici già approvati al l'atto
dell'entrata in vigore della pre sente legge è determinato secondo
i principi sanciti dall'art. 6 della legge quadro 28 gennaio 1977,
n. 10, deter minati i criteri di valutazione dei costi di costruzione.
14.____L'ampliamento dei complessi ricettivi di cui alla presente
legge, già autorizzati e funzionanti all'atto della sua entrata
in vigore, è subordinato al rilascio della concessione edilizia
dell'avvenuto e relativo pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria nonchè dei costi di costruzione.
15.____I titolari di complessi ricettivi, già autorizzati e
funzionanti, privi di concessione edilizia, devono adeguar si alle
norme previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni
sulla sanatoria delle opere di edilizia abusiva.
Art. 3
(Costruzione di nuovi complessi ricettivi
all'aria aperta)
1.____Le domande intese ad ottenere il nulla-osta per la costruzione
dei complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente legge, devono
essere redatte in carta legale e presentate al Comune competente per
territorio e all'Assessorato regionale al turismo per la formulazione
del parere di cui al punto 6 del presente art..
2.____Nel caso in cui un costruendo complesso debba sorgere su terreno
ricadente in territorio di Comuni limitrofi, la prescritta domanda
deve essere inoltrata al Comune nel cui territorio ricade la maggiore
superficie del complesso.
3.____I complessi ricettivi dk cui alla presente legge devono sorgere
in località salubri e convenientemente distanti da opifici,
ospedali, case di cura, aeroporti, cimiteri, scuole e centri abitati,
da valutarsi già in sede di istruttoria della domanda di cui
al primo comma del presente art.: le recinzioni devono essere realizzate
con idonee schermature atte a creare una barriera ottica in corrispondenza
di strade, piazze e spazi abitati in genere e tali da non consentire
l'intrusione di estranei all'interno del complesso.
4.____La domanda deve essere corredata da:
1) una relazione illustrativa con indicate:
- le complete generalità del richiedente proprietario o di chi,
a titolo diverso da quello di proprietà, possa provare di avere
la libera ed assoluta disponibilità del suolo;
- la massima capacità ricettiva prevista per l'impianto;
- ogni e qualsiasi altra notizia utile ad illustrare le caratteristiche
del complesso;
2) la prova della libera ed assoluta disponibilità del suolo
interessato al l'allestimento, la cui superficie non potrà essere,
comunque, inferiore a 10.000 mq.;
3) la richiesta di concessione edilizia, di eventuale nulla-osta agli
effetti paesaggistici, nonchè di parere favorevole della Sovrintendenza
alle Belle Arti ed antichità competente per territorio;
4) la seguente documentazione tecnica:
- fotocopia dello stralcio dello strumento urbanistico vigente, vidimato
dal l'Ufficio tecnico comunale, con indicazione delle particelle fondiarie
interessate;
- planimetria generale in scala idonea e comunque non inferiore a
1:500, ad in dividuare la localizzazione di tutti i servizi ed allestimenti
di varia natura ivi compresi i settori nei quali ricado no i posti
equipaggio e le unità abitative, la viabilità interna,
i parcheggi, le recinzioni, le attrezzature sportive, i centri commerciali
ed altre dotazioni di varia natura;
- elaborati esecutivi degli impianti fissi, completi di progetto dell'impianto
di sedimentazione e smaltimento dei rifiuti liquidi in base alla normativa
in vigore, nonchè degli impianti antincendio, di erogazione
dell'acqua potabile e non potabile, dell'impianto elettrico;
5) indicazione della categoria di classificazione a stelle che il
complesso può conseguire, tenuto conto dei requisiti previsti
e risultanti dalla domanda e dagli elaborati tecnici;
6) parere favorevole ed obbligatorio dell'Assessorato regionale al
turismo, in relazione alla validità e all'opportunità
della iniziativa in rapporto al le linee di sviluppo turistico previste
dai programmi regionali.
5.____I documenti di cui al secondo e terzo punto del paragrafo 4
del presente art. devono riportare l'attestazione comunale di conformità
degli elaborati allo strumento urbanistico vigente e, per il parere
favorevole ai fini igienico-sanitari, devono essere vistati dalla
competente autorità sanitaria locale.
6.____Il provvedimento del Comune, in relazione al nulla-osta per
la costruzione di un nuovo complesso ricettivo, deve essere adottato
entro e non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda
e notificato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
7.____L'inizio dei lavori è subordinato al rilascio della concessione
edilizia ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria di cui allo art. 2 della presente legge.
8.____Avverso il provvedimento di rigetto o in caso di silenzio rifiuto
è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
Art. 4
(I collaudi dei nuovi complessi ricettivi
all'aria aperta)
1.____Al totale completamento dei lavori autorizzati con le modalità
di cui al precedente art. 3, il proprietario o lo intestatario della
concessione edilizia deve darne comunicazione al Sindaco e richiedere
ed ottenere i prescritti nul la-osta rilasciati dagli enti all'uopo
preposti, ai sensi della normativa vigente ed accluderli alla richiesta
di rilascio del parere di conformità delle opere eseguite
al progetto approvato da presentare al Sindaco.
Art. 5
(L'autorizzazione per l'entrata in esercizio
e la gestione dei
nuovi complessi ricettivi all'aria aperto)
1.____La domanda intesa ad ottenere la autorizzazione per l'entrata
in esercizio e la relativa gestione dei complessi di cui alla presente
legge, redatta in carta legale ed indirizzata al Sindaco, è
corredata da:
1) documentazione di cui al precedente art. 4 della presente legge;
2) una relazione illustrativa con indicate:
- le complete generalità del proprietario, del rappresentante
o del gestore aventi i requisiti richiesti dal T.U. delle leggi
di P.S. da leggi speciali in materia ed in possesso dell'iscrizione
in una sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno
1971 n. 426;
- l'indicazione del periodo di apertura del complesso;
- la denominazione prescelta che non potrà essere uguale,
simile o comunque tale da ingenerare confusione con complessi turistici
ricettivi di cui al 1' comma dell'art. 6 della legge n. 217 del
17 maggio 1983, già autorizzati ed operanti nell'ambito del
territorio regionale;
- le attestazioni di versamento delle singole tasse sulle concessioni
richieste, commisurate alla categoria di classificazione indicata
al punto 5 dell'ar ticolo 3 della presente legge;
- copia del regolamento con il quale viene organizzata e disciplinata
la vita interna del complesso;
3) nulla-osta dell'autorità sanitaria competente per territorio
in relazione all'idoneità dei locali e dell'area del campeggio;
4) fotocopia della concessione edilizia e delle ricevute di versamento
degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
2.____L'autorizzazione per l'entrata in esercizio del complesso
ricettivo, unitamente alle autorizzazioni comprendenti le attività
commerciali interne: vendita di bevande analcoliche, alcoliche,
di generi alimentari, di bazar, di servizio ristorante, tabacchi,
giornali ed altre attività consentite dalle leggi vigenti,
limitatamente alle persone ospitate, deve essere trasmessa all'interessato,
debitamente vistata dal Sindaco.
3.____L'autorizzazione per la vendita e la mescita di bevande superalcoliche
(oltre i 21'), dovrà essere richiesta alla autorità
competente con apposita domanda.
4.____Dei provvedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'entrata
in esercizio dei complessi ricettivi di cui al la presente legge,
il Comune deve darne contestuale comunicazione all'interessato,
all'Assessorato regionale al tupismo, ente turistico competente
per territorio e all'Autorità di P.S..
5.____Avverso il diniego per l'entrata in esercizio del complesso
ricettivo, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica
comunale all'interessato, al Tribunale Amministrativo Regionale.
6.____L'autorizzazione all'esercizio viene automaticamente rinnovata
per un anno mediante pagamento delle tasse di concessione dovute
a qualsiasi titolo.
7.____Il cambio di titolarità o di gestione, la sospensione
o la cessazione dell'attività, sono preventivamente comunicati
al Comune o, quando ciò non sia possibile, negli otto giorni
immediatamente successivi al manifestarsi dello evento impeditivo,
con l'indicazione espressa del nuovo titolare e/o del nuovo gestore,
forniti dei requisiti previsti.
8.____La mancata comunicazione delle generalità del nuovo
titolare e/o gestore, secondo le modalità di cui al comma
precedente, la cessazione dell'impresa o lo scioglimento dell'ente
o associazione di cui all'art. 15 della presente legge, comportano
la decadenza dell'autorizzazione; questa può essere sospesa
o revocata per gravi motivi di ordine pubblico.
9.____Gli elenchi delle aziende autorizzate di cui all'art. 3 della
presente legge devono essere trasmessi dai Comuni alla Giunta regionale
che provvede alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
Art. 6
(La classificazione dei complessi ricettivi
all'aria aperta)
1.____I complessi ricettivi all'aria aperta di cui all'art. 1 della
presente legge, in base ai requisiti complessivamente richiesti dagli
allegati A e B che fanno parte integrante di essa, sono classificati,
nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, nelle
seguenti categorie per ciascun tipo di struttura ricettiva:
1) con quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella, i campeggi;
2) con quattro stelle, tre stelle, due stelle i villaggi turistici
ed i villaggi-camping.
2.____La classificazione è obbligatoria, eccezion fatta per
le aree di sosta di cui all'art. 1 della presente legge ed organizzate
da Comuni non rivieraschi e privi di complessi turistici all'aria
aperta.
3.____Ai complessi turistici di cui all'art 1 legittimamente autorizzati
all'entrata in vigore della presente legge, verrà assegnata
la categoria corrisponden te senza tenere conto di un solo requisito
per il quale l'adeguamento non è tecnicamente possibile in senso
assoluto.
4.____Il titolare del complesso, in base ai requisiti posseduti dall'azienda,
che superano del 10% il punteggio relativo alla categoria richiesta,
è obbligato a richiedere l'assegnazione della categoria immediatamente
superiore.
5.____All'assegnazione della categoria di classificazione provvede,
su domanda del titolare dell'autorizzazione, il Comune, con deliberazione
del Consiglio comunale, sulla base degli elementi dichiarati dal titolare
dell'autorizzazione sull'apposito modulo stampato a cura dell'Assessorato
regionale al turismo e degli ulteriori elementi conoscitivi e valutativi
già acquisiti e risultanti dalla specifica istruttoria a suo
tempo svolta dagli enti all'uopo preposti per i complessi già
autorizzati e funzionanti all'entrata in vigore della presente legge.
6.____Per i nuovi complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente
legge, la classificazione avviene, a cura dell'Amministrazione comunale,
sulla base degli elementi dichiarati dal titolare della autorizzazione
sull'apposito modulo di cui al comma precedente e sulla base de gli
elementi conoscitivi e valutativi già acquisiti e risultanti
dalla specifica istruttoria svolta dal Comune, com petente per territorio,
in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 3, 4, 5
della presente legge.
7.____La classificazione ha validità per un quinquennio a partire
dal 1' gennaio e le operazioni relative devono essere espletate nel
semestre precedente: nel trimestre precedente il rilascio del provvedimento
contenente la categoria di classificazione attribuita, il Comune può
richiedere all'interessato ulteriori elementi di valutazione, al fine
di accertare i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica.
8.____Per le nuove aziende attivate durante il quinquennio e per quelle
che abbiano fatto richiesta di riclassificazione ai sensi dell'art.
9 della presente legge, essa ha validità per la frazione residua
del quinquennio in corso.
9.____Non si provvede a classifica nell'ultimo anno del quinquennio.
10.____È fatto obbligo di esporre ben visibile all'ingresso
di ciascun complesso e nell'Ufficio di Direzione, sui cartelli stradali
pubblicitari, in manifesti e locandine, il segno distintivo corrispondente
al numero delle stelle assegnate e di segnarlo nelle guide turistiche
specializzate italiane ed estere.
11.____La domanda volta ad ottenere l'attribuzione della categoria
deve essere presentata entro il 30 giugno ed il relativo provvedimento
deve essere comunicato dal Comune al titolare dell'autorizzazione
nel termine massimo del 30 novembre mediante lettera raccomandata
con avviso di ricezione; contestuale comunicazione del provvedimento
sarà inviata dal Comune all'A.P.T. all'uopo preposta e competente
per territorio.
12.____Avverso il provvedimento di classifica è ammesso ricorso
in opposizione al Comune, entro 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione: su di esso il Comune decide entro 30 giorni dalla
data di presentazione: in caso di inerzia del Comune, i poteri sostitutivi
sono esercitati dalla Giunta regionale - Assessorato al turismo -
che, sentito il Sindaco, adotta il provvedimento entro 30 giorni dalla
richiesta da parte dell'interessato. La decisione è comunicata
all'interessato, al Comune, all'A.P.T. e pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
13.____I provvedimenti definiti di classificazione vengono pubblicati
sul Bollettino Ufficiale della Regione.
14.____Nel bimestre successivo al termine previsto per la classificazione
quinquennale, il Presidente della Giunta re gionale approva con proprio
decreto l'elenco regionale degli esercizi ricettivi, distinti per
tipo e categoria di classificazione, copia del quale viene trasmessa
all'ENIT e all'ISTAT.
15.____Analoga procedura viene seguita annualmente, fatta eccezione
per l'ultimo anno del quinquennio, per nuove classificazioni e per
revisioni di classifica e declassificazioni di cui all'art. 9 della
presente legge.
Art. 7
(Il rinnovo dell'autorizzazione dei complessi
esistenti e
funzionanti all'entrata in vigore della
legge
regionale)
1.____All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, i titolari
dei complessi di cui all'art. 1, già autorizzati e funzionanti,
rinnovano l'autorizzazione all'esercizio per gli anni successivi mediante
il pagamento, entro il 31 dicembre, delle tasse di concessione dovute
e/o mediante la vidimazione dell'autorizzazione all'esercizio ed il
pagamento delle tasse di concessione e comunque con le modalità
seguite per gli anni precedenti, eccezion fatta per i complessi di
cui all'ultimo comma del successivo art. 8.
Art. 8
(La classificazione dei complessi esistenti ed autorizzati
all'entrata in vigore della legge regional)
1.____Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
i titolari dei complessi di cui all'art. 1, già autorizzati
e funzionanti, sono tenuti a presentare al Comune domanda in carta
legale, volta ad ottenere l'attribuzione della categoria di classificazione
in base ai requisiti dei complessi di cui agli allegati facenti parte
integrante della presente legge.
2.____Alla domanda dovranno essere allegati il modulo di cui al precedente
art. 6, contenente le dichiarazioni relative al complesso, rilasciate
dal titolare dello stesso e firmate sotto la sua personale responsabilità,
nonchè ogni documentazione recante ulteriori elementi conoscitivi
e valutativi già acquisiti e risultanti dalla specifica istruttoria
a suo tempo svolta dagli enti allo uopo preposti, anteriormente alla
entrata in vigore della presente legge.
3.____Nel caso in cui complessi già autorizzati e funzionanti
all'entrata in vigore della presente legge non raggiungono il 75%
dei requisiti obbligatori previsti per la categoria richiesta, il
rinnovo dell'autorizzazione avviene limitatamente all'anno successivo
e per altri due anni entro i quali dovranno concludersi gli interventi
necessari ad ottenere l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi
per la categoria richiesta, pena la decadenza e la revoca dell'autorizzazione
o l'attribuzione di categoria inferiore.
Art. 9
(La classificazione periodica dei complessi
ricettivi all'aria aperta)
1.____La classificazione periodica dei complessi avviene ogni cinque
anni, a partire dall'anno di entrata in vigore della presente legge.
2.____A tale scopo, il titolare o gestore fa pervenire al Comune
entro il semestre precedente quello di scadenza, la documentazione
dei requisiti posseduti ai fini della classificazione.
3.____La revisione anticipata della classificazione per singoli
complessi, salvo che nell'ultimo anno del quinquennio,è adottata,
per iniziativa di parte, quando si verifichi un mutamento dei requisiti
posseduti, tali da legittimare la richiesta di passaggio ad una
superiore categoria di classifica.
4.____La nuova categoria di classificazione opera dall'anno solare
successivo a quello di adozione del provvedimento e fino alla scadenza
del quinquennio in corso.
5.____La revisione anticipata della classificazione per singoli
complessi, anche nell'ultimo anno del quinquennio,può essere
adottata, d'ufficio, quando si verifichi un mutamento dei requisiti
posseduti, tali da legittimare l'assegnazione di una categoria di
classifica inferiore a quella precedentemente posseduta.
6.____Nel caso in cui il titolare di una azienda di cui all'art.
1 della presente legge, per conseguire una classifica superiore,
abbia necessità di acquisire nuove aree, ferma restando la
capacità ricettiva massima del complesso, può chiedere
al Comune l'inclusione delle aree necessarie nella misura massima
del 20% della superficie complessiva già in uso.
7.____Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano
alle aree indivi duate negli strumenti urbanistici già approvati
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e destinate
a zone di produttività turistica.
8.____Ove invece tali aree insistono su zone con diversa destinazione
d'uso da quella turistico-ricettiva, i Comuni de vono provvedere
mediante adozione di variante, ai sensi di quanto stabilito al l'art.
2 della presente legge.
Art. 10
(La gestione dei complessi ricettivi all'aria
aperta)
1.____Per l'esercizio di un complesso ricettivo all'aria aperta di
cui al presente art., è nominato un gestore, che può essere
il titolare o persona diversa. Quando è persona diversa, il
gestore agisce in nome e per conto del titolare
2.____Anche il nominativo del gestore è riportato nell'autorizzazione,
qualora sia diverso dal titolare.
3.____Per i complessi ricetivi all'aria aperta di cui alla presente
legge gestiti da Associazioni senza scopo di lucro a parziale deroga
di quanto previsto nei successivi comma, è obbligo del titolare
di essere iscritto o di designare un gestore iscritto al registro,
di cui alla legge 11 giugno 1970, n. 426, è sostituito dalla
designazione del responsabile della Associazione o dal responsabile
del complesso, che rispettivamente assumono gli stessi obblighi del
titolare o del gestore.
4.____Per l'esercizio dell'impresa il gestore deve essere iscritto
in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge
11.6.1971, n.426.
5.____Il gestore è responsabile, relativamente al complesso
ricettivo, dell'osservanza della presente legge e di ogni al tra norma
prescritta dalla legislazione vigente, della buona conduzione del
complesso, della esatta compilazione e trasmissione agli organi interessati
di tutti i dati statistici richiesti o, comunque, previsti dalle leggi
vigenti.
6.____Il gestore avente titolo all'ottenimento delle autorizzazioni
per l'entrata in esercizio o per il rinnovo delle medesime, deve allegare
a tutte le singole domande l'atto di assenso del proprietario titolare
del complesso.
7.____Le domande di autorizzazione devono essere presentate alle autorità
competenti dal titolare che gestisce direttamente il complesso o dal
suo rappresentante legale o dal gestore esercente una o più
attività commerciali interne ovvero dal gestore dello intero
complesso.
8.____Il titolare dell'autorizzazione allo esercizio deve essere assicurato
per il rischio della responsabilità civile nei confronti di
terzi, ivi compresi i clienti e loro familiari ed ospiti con essi
soggiornanti, tanto per i danni alle persone che per i danni alle
cose se condo quanto previsto dalla normativa vigente.
9.____Copia della polizza assicurativa deve essere trasmessa al Comune,
unitamente alle tariffe di cui all'art. 13 della presente legge.
10.____La polizza assicurativa deve essere esibita dal titolare della
autorizzazione su richiesta degli organi preposti al controllo e alla
vigilanza sui complessi e/o degli ospiti.
11.____Il titolare dell'autorizzazione allo esercizio deve, a sua
cura e giudizio, compilare il regolamento con il quale viene organizzata
e disciplinata la vita interna del complesso, in relazione anche alle
modalità di accesso per i visitatori, ove ammessi. È obbligato,
altresì, trasmetterne ogni anno copia al Questore, all'Assessorato
regionale al turismo, all'ente turistico all'uopo preposto e competente
per territorio.
12.____Il titolare dell'autorizzazione, per tutto il periodo di apertura,
deve assi curare la custodia del complesso, curandone la continuità.
13.____Ai fini statistici, gli è fatto obbligo di compilare
e presentare gli appositi modelli ISTAT.
Art. 11
(I periodi di apertura dei complessi ricettivi
all'aria aperta)
1.____I complessi ricettivi all'aria aperta di cui alla presente legge,
assumono la denominazione aggiuntiva "A" (annuale), quando sono aperti
per l'intero arco dell'anno o per la doppia stagione esti vo-invernale
e funzionanti in tutti i loro servizi ed esercizi interni come da
autorizzazione.
2.____È consentita, comunque, a scelta del gestore, la chiusura
temporanea dell'esercizio per un periodo complessivo non superiore
a quattro mesi all'anno, purchè opportunamente segnalata nelle
insegne del complesso e nelle guide specializzate italiane ed estere.
3.____La sospensione dell'esercizio per un periodo superiore, fino
ad un massimo di sei mesi è ammessa per fondate ragioni, è
soggetta ad autorizzazione del Sindaco ed è comunque prorogabile
una sola volta per i restanti sei mesi successivi e sempre per fondati
motivi di forza maggiore.
4.____Il periodo di apertura dei complessi stagionali non potrà
essere inferiore a tre mesi durante i quali tutti i servizi e gli
esercizi interni dovranno essere efficienti e funzionanti in tutte
le loro parti.
5.____Le date di apertura e di chiusura dovranno essere dichiarate
all'atto del rinnovo delle autorizzazioni e della denuncia delle tariffe
e comunicate, insieme al regolamento alle guide turistiche specializzate
italiane ed estere all'ente turistico all'uopo preposto e competente
per territorio, al Comune.
Art. 12
(La registrazione e la notifica delle
persone alloggiate)
1.____All'arrivo dell'equipaggio, il titolare
di un complesso di cui alla presente legge ha l'obbligo di richiedere
e trattenere, per la prescritta registrazione un documento d'identità
personale per ogni persona ospitata ed accertarsi che il capo equipaggio
abbia preso visione del regolamento interno.
2.____Per la notifica delle persone alloggiate, l'esercente deve compilare
una scheda a ricalco in tre copie, due delle quali da recapitare all'autorità
di Pubblica Sicurezza rispettivamente all'arrivo dell'ospite e alla
sua partenza.
3.____Salvo quanto disposto dalla legge per i complessi situati in
località isolate, le schede di notifiche di cui al precedente
comma, devono essere recapitate giornalmente.
4.____Non possono ospitarsi persone prive di documenti di identificazione.
5.____Le III copie delle schede, che sostituiscono il registro previsto
dall'art. 109,3'comma del T.U. delle leggi di P.S devono essere conservati
per 1 triennio presso l'esercizio ed essere numerate
progressivamente.
Art. 13
(Le tariffe nei complessi ricettivi alla
aria aperta)
1.____I titolari dei complessi ricettivi all'aria
aperta, sono obbligati a trasmettere, entro il 31 luglio di ogni anno,
le tariffe comprensive di I.V.A. e dell'imposta di soggiorno, nei
Comuni, in cui è dovuta, che intendono applicare, per l'anno
successivo, per l'uso di ciascun allestimento o attrezzatura di cui
il complesso è dotato, con l'indicazione dei periodi di bassa
ed alta stagione e/o della media stagione, indi viduati sulla base
dei propri liberi criteri di gestione.
2.____I periodi di cui al precedente comma devono essere riportati
sulle guide specializzate italiane ed estere.
3.____Le tariffe e le indicazioni di cui al 1' comma del presente
art. devono essere riportate su apposito modulo, stampato a cura dell'Assessorato
al turismo della Regione, in quadruplice copia, da inviare al Comune,
all'Assessorato regionale al turismo, all'A.P.T. competente per territorio
e da trattenere presso l'esercizio.
4.____I titolari dei complessi di nuova apertura presentano la dichiarazione
delle tariffe sul modulo di cui al 2' comma del presente art., entro
10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione all'entrata in esercizio.
5.____Le tariffe di cui ai commi precedenti sono uniformate come di
seguito:
1) "tariffa persone per notte" (P/L), quando sia indifferentiziata
l'età e, in caso diverso: "tariffa adulti per notte" e "tariffa
bambini fino a 5 anni per notte";
2) tariffa posto equipaggio per notte (P.L./N); tariffa unitàabitativa
per notte (U.A./N); tariffa posto (P.A.); 3) termine orario di scatto
giornaliero delle tariffe soggiorno.
6.____Le tariffe di cui al punto 2) possono essere differenziate in
seno alla stessa azienda in base ai requisiti e dotazioni dei P.L.e
delle U.A.e non possono essere comprensive delle tariffe di cui al
punto 1).
7.____I costi di energia elettrica prelevata dal singolo equipaggio
sono conteggiati sotto la voce "contributo giornaliero per rimborso
spese consumo luce" e sono commisurate alla potenza impegnata.
8.____Le tariffe dichiarate, rapportate alla categoria assegnata al
complesso, sono a regime concordato, ai sensi della legge 17 maggio
1983, n. 217.
9.____L'oscillazione fra il tetto massimo ed il tetto minimo, all'interno
di una medesima categoria, è fissata in una percentuale del
10%; con la medesima percentuale sono differenziati il tetto massimo
di una categoria col tetto minimo della categoria immediatamente superiore.
10.____Le tariffe riportate nell'apposito modulo, recanti il visto
del Comune, devono essere esposte presso l'Ufficio di Direzione del
complesso.
Art. 14
(Obbligo di esposizione al pubblico)
1.____È fatto obbligo al titolare del complesso esporre, all'ingresso
un emblema o insegna recante la denominazione, il tipo di struttura
ricettiva e la categoria di classificazione simboleggiata dal numero
di stelle assegnate.
2.____All'interno dell'Ufficio di Direzione saranno esposti:
- il segno distintivo della categoria di classificazione attribuita;
- l'autorizzazione all'esercizio con l'indicazione della capacità
ricettiva massima del complesso e dei settori comprendenti i posti
di equipaggio e le unità abitative, in genere contraddistinti
da nomi di fantasia o da lettere alfabetiche;
- le tariffe per la stagione in corso, vistate dal Comune e l'indicazione
del termine di cui al punto 3) dell'art. 13 della presente legge;
- le date di apertura e chiusura del complesso e l'indicazione dei
periodi di bassa, alta e/o media stagione;
- l'avviso concernente la possibilità di prendere visione della
polizza di assicurazione di cui all'art. 10 della presente legge;
- il regolamento interno del complesso
Art. 15
(I campeggi mobili)
1.____Campeggi mobili organizzati per scopi sociali, culturali, religiosi
e sportivi, da Enti o Associazioni senza scopo di lucro operanti a
livello nazionale, in occasione di manifestazioni e raduni della durata
di tempo non superiore a quindici giorni sono consentiti, previa autorizzazione
del Sindaco, solamente in aree pubbliche o private, convenientemente
lontane dalle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge,
che non superino in estensione i 5.000 metri quadrati, dove siano
assicurati il comodo accesso per automezzi, i servizi generali indispensabili
per garantire il rispetto delle norme-igienico sanitarie e la salvaguardia
della pubblica salute, e comunque tutte quelle altre prescrizioni
contenute nell'autorizzazione del Sindaco.
2.____Se il campeggio mobile è organizzato su un'area privata,
è necessario allegare alla domanda rivolta al Sindaco lo atto
di assenso del proprietario.
3.____I citati Enti o Associazioni devono nominare un rappresentante
in loco, dando notizia a mezzo lettera raccomandata della loro iniziativa
e dell'avvenuta nomina all'autorità di Pubblica Sicurezza e
al Sindaco.
4.____Devono inoltre precisare il periodo di soggiorno, restando in
ogni caso salvo il rispetto dei provvedimenti di competenza delle
autorità sanitarie e di Pubblica Sicurezza.
5.____I campeggi mobili di cui al presente articolo non costituiscono
complessi ri cettivi all'aria aperta ai sensi della presente legge.
Art. 16
(Controllo e vigilanza sui complessi ricettivi
all'aria aperta)
1.____Il controllo e la vigilanza dei complessi ricettivi di cui alla
presente legge, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in essa
contenute, spetta al Comune ed alla Regione che lo può esercitare
anche attraverso l'A.P.T. all'uopo preposto.
2.____Restando ferme le competenze della autorità di Pubblica
Sicurezza e dell'autoritàsanitaria, delle Capitanerie di porto
e del Corpo delle guardie forestali.
Art. 17
(Complessi ricettivi all'aria aperta senza
autorizzazione)
1.____Ai sensi dell'art. 60 lett. c) del D. P.R. 616/1977, gli esistenti
complessi ricettivi all'aria aperta che esercitano di fatto, senza
autorizzazione, o con autorizzazione provvisoria, l'attività
in violazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 della presente legge, dovranno
cessare la loro attività entro sei mesi dalla entrata in vigore
della presente legge, ove non provvedono alla loro regolarizzazione.
Art. 18
(Disciplina transitoria dei periodi)
1.____Le indicazioni sulla data e le prescrizioni sulla durata dei
periodi di apertura dei complessi ricettivi alla aria aperta non annuali,
di cui al comma quarto e quinto dell'art. 11 della presente legge,
entrano in vigore a partire dalla data dello stabilito termine di
apertura, successivamente alla entrata in vigore della presente legge.
Art. 19
(Le sanzioni)
1.____Il titolare che attribuisce al proprio complesso con scritti,
stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, una attrezzatura
non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione
diversa da quella approva ta è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da L. 500.000 a 3.000.000.
2.____In caso di recidiva, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.
3.____Chiunque allestisca dopo l'entrata in vigore della presente
legge uno dei complessi indicati all'art.1 sprovvisto della relativa
autorizzazione, è soggetto, in solido con il proprietario del
terreno, qualora sia persona diversa, al la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di L. 10.000.000 e alla immediata chiusura
del complesso ricettivo.
4.____La violazione del disposto di cui al penultimo comma dell'art.
1 comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma di
L. 50.000 per ogni pernottamento, da corrispondersi sia da parte del
proprietario dell'installazione che da parte del titolare del pub
blico esercizio autorizzato ad altra de stinazione e che consente
il pernottamento.
5.____L'esercizio non autorizzato di campeggio previsto dall'art.
15 della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da L. 10.000 a L. 50.000 per ogni persona ospitata e
la immediata chiusura del campeggio.
6.____Nei complessi di cui all'art. 1 della presente legge, l'applicazione
di tariffe superiori a quelle denunciate e approvate comporta la sanzione
del pagamento di una somma da mille a cinquemila, da moltiplicarsi
per la capacitàri cettiva autorizzata del complesso. Nel caso
di recidiva, potrà essere disposta la sospensione dell'autorizzazione.
7.____Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva
massima, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di L. 4.000 fino a L. 20.000 per ogni persona ospitata in eccedenza.
8.____La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione dei dati
e delle tariffe di cui all'art. 14 della presente legge, comporta
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000
a L. 500.000.
9.____Il titolare dell'autorizzazione che non stipuli contratto di
assicurazione per i rischi da responsabilità civile nei confronti
dei clienti,è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
della somma da L. 500.000 a L. 2.000.000.
10.____Le violazioni delle norme in materia di classificazione comporta
la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.
11.____Chiunque consente l'utilizzazione di un proprio complesso immobiliare,
attri buendogli la qualificazione di azienda ricettiva di cui alla
presente legge e pubblicizzandolo in qualsiasi forma come tale, in
violazione alle norme della presente legge, è soggetto all'applicazione
di una sanzione pecuniaria ammini strativa di L. 5.000.000.
12.____Per ogni altra violazione della presente legge, è comminata
una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.
13.____In ogni caso il Sindaco può procedere alla sospensione
temporanea dell'autorizzazione qualora, a seguito di diffida, non
venga ottemperato entro un mese, al ripristino delle condizioni auto
rizzative: nei casi di carenze più gravi e reiterate e nell'ipotesi
prevista dall'art. 100, 2' comma, del T.U. delle leggi di P.S. approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alla revoca dell'autorizzazione.
14.____Le somme dovute per l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dal presente art., sono riscosse e introitate dalle Amministrazioni
comunali competenti per territorio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. È fatto obbligo,a chiun que spetti, di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro, 11 luglio 1986
F. Principe