MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA - DPR 610/96
ART. 214
1. Il testo dell'art. 378 del DPR 16/12/92, n. 495, è sostituito dal
seguente:
"1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad
accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti
negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le
strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti
di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi
una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq, nonché nelle
aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle autocaravan.
2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle
seguenti disposizioni:
a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada,
il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare
al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione
degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica;
b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti
acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private,
nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla
legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti
di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione,
ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono
essere di capacità adeguata per ricevere e depurare, in linea con
le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle
autocaravan, nelle quantità prevedibili in relazione al numero delle
piazzola di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti,
dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente
praticabile una soluzione depurativa autonoma, è necessario prevedere
impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite
autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo
la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 915/82 e successive modificazioni;
c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi
nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita
l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico;
d) l'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata
in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di
almeno due veicoli ed è provvista di rampe di accesso e di uscita
nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta;
e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto.
3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario
può essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto
gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto.
4. Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per
la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che
possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono.
5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno
dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo,
salvo diversa disciplina regionale.
6. I poprietari o gestori di campeggi o delle aree attrezzate con
gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio
di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti
negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe
per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli
operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo
1 della legge 25 agosto 1991, n. 284.
7. Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario è indicata,
a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377).
Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) può
essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione."