DIREZIONE GENERALE M.C.I.C.
IV Direzione Centrale - Div. 43
Prot. n. 2522/4332 - D.C. IV n. B103
Roma, 27 novembre 1998
OGGETTO: Strutture portabiciclette e portasci
applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture ed autocaravan.
La presenza delle attrezzature in oggetto indicate,
riscontrate giá da tempo sui veicoli provenienti dai Paesi della CE,
si é ormai rapidamente diffusa anche tra gli analoghi veicoli immatricolati
con targa nazionale.
Considerata, sia la vastitá del fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti
da parte di Uffici provinciali, Associazioni ed Organi di controllo
della circolazione stradale, é necessario procedere alla emanazione
di disposizioni in materia, al fine di aggiornare le procedure da
seguire per la installazione delle strutture in esame.
Si premette che i portasci e i portabagagli, accessori che le Direttive
n. 79/488CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entitá
tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono
essere applicate sugli autoveicoli, senza l'obbligo della annotazione
sulla carta di circolazione.
Le strutture portabici, ancorché non omologabili sono, tuttavia, accessori
leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la
massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portabici,
é da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l'obbligo di aggiornamento
della carta di circolazione.
Ricade nella responsabilitá del conducente del veicolo l'obbligo della
corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne
la stabilitá dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico
verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio
di traino come appoggio.
Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan,
si ricorda che non sussiste piú l'obbligo per lo sbalzo posteriore,
del rispetto del limite del 65% dell'interasse, di cui alla Circolare
D.C. IV n. A083 del 16.9.1993, in quanto anche per le autocaravan
valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE relativa alle
masse e dimensioni dei veicoli.
Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico
ai sensi dell'art. 164 del Codice della strada. In particolare, si
raccomanda l'esigenza di assicurare la completa visibilitá dei dispositivi
di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa.
In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare
parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni,
ciclisti o motociclisti.
Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non é piú consentita
l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture
ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri
oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli
appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente
previsti dalla normativa.
E' abrogata la circolare D.G. n. 201/85 ed ogni altra disposizione
in contrasto con la presente circolare, che é di immediata applicazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
dr. Ing. Tullio D'Ulisse